La mobilità
La mobilità tra fondi interprofessionali, disciplinata dalla Legge n. 2 del 28/01/09, consiste nella variazione del fondo di riferimento da parte dell’ente beneficiario. Lo spostamento da un fondo di provenienza ad un fondo di destinazione comporta, a certe condizioni, il trasferimento del 70% delle pertinenti risorse finanziarie maturate dall’ente beneficiario.
I vincoli alla riallocazione delle risorse dal vecchio al nuovo fondo prevedono, tra l’altro, che il datore di lavoro non sia classificabile, in ciascuno dei tre anni precedenti la mobilità, come micro/piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/03.